Nella causa n. 659/01 per risarcimento danni promossa da Pagliani Giuseppe, Milelli Eufemia e Pasquariello Domenico nei confronti di Cortelloni Augusto; Vista la delibera del Senato della Repubblica in data 26 novembre 2003, con la quale si dichiara che il fatto oggetto della causa civile predetta concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e pertanto ricade nella disciplina di cui all'art. 68 Cost.; Solleva conflitto di attribuzione per i seguenti motivi. I n f a t t o Pagliani Giuseppe, Milelli Eufemia e Pasquariello Domenico, magistrati in servizio presso il Tribunale di Modena, hanno citato in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona, nel marzo 2001, il senatore Cortelloni Augusto, e il direttore responsabile del giornale «Nuova Gazzetta di Modena» Mascolo Antonio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in relazione al proprio decoro professionale e alla persona, per diffamazione a mezzo stampa. In una intervista pubblicata sulla «Nuova Gazzetta di Modena» del 7 giugno 2000, due giorni dopo la lettura del dispositivo di una sentenza penale resa dai predetti giudici nel procedimento n. 166/99 R.G. Trib. Modena, per gravi abusi sessuali su minori, Cortelloni Augusto [nell'esprimersi in questi termini: «... quella emessa dai giudici di Modena non e' una normale sentenza, e' una decisione prettamente politica e come tale dovra' essere trattata. I magistrati hanno fatto quadrato attorno a interessi di casta, perche' dovevano difendere il collega ... I giudici modenesi hanno deciso di delegare le indagini a persone estranee all'ordinamento giudiziario ... hanno preferito leggere cio' che faceva comodo... la sentenza della vergogna e' solo il primo atto di questa ennesima tragedia all'italiana ... Dopo tre anni di istruttorie come queste, quando i giudici mancano di rispetto a se' stessi, alla toga che indossano, e a quel popolo italiano che devono rappresentare, allora non e' piu' possibile tacere»], superava, secondo l'assunto, i limiti del diritto di critica, attribuendo ai magistrati comportamenti contrari ai doveri connaturali all'esercizio della funzione giurisdizionale. Il convenuto ha proposto in via pregiudiziale eccezione di immunita' ai sensi dell'art. 68 Cost., sulla base di un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l'attivita' parlamentare consistita in una serie di iniziative dirette ad accertare presunte illegalita' nello svolgimento del dibattimento penale oggetto della critica. Prerogativa di cui gli attori contestano l'applicabilita', assumendo interesse personale del senatore quale professionista difensore di soggetti coinvolti nei fatti di cui al detto procedimento n. 166/99. All'udienza del 23 settembre 2003 il convenuto, invocando la legge n. 140/2003, art. 3, ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione sulla pregiudiziale eccezione, e in via subordinata trasmissione degli atti al Senato al fine di acquisire la delibera di competenza, in merito alla applicabilita' della immunita' parlamentare. Si opponevano gli attori instando perche' fosse sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge n. 140/2003, in riferimento alle disposizioni della legge invocata, inerenti all'obbligo di trasmissione degli atti al Senato. Nelle more della decisione sulla riserva assunta al riguardo, e' pervenuta al tribunale la delibera della assemblea del Senato che in accoglimento della richiesta formulata direttamente al Senato da Cortelloni Augusto, in conformita' alla proposta della Giunta delle elezioni e immunita' parlamentari, ha dichiarato la insindacabilita' delle dichiarazioni oggetto di causa. I n d i r i t t o Ai sensi dell'art. 3, legge n. 140/2003, Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (si riportano solo le parti che interessano): La immunita' parlamentare di cui all'art. 68 Cost. si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge ... interpellanze e interrogazioni, ... e per ogni altra attivita' di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento (comma 1). Se non ritiene di accogliere l'eccezione di immunita', il giudice trasmette direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto (comma 4). La questione dell'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione puo' essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente dal parlamentare (comma 7). In ogni caso in cui sia investita della questione, la Camera trasmette all'autorita' giudiziaria la propria deliberazione; se questa e' favorevole all'applicazione dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti necessari alla definizione (comma 8). Secondo tale disposizione, il giudice ordinario e' tenuto, quindi, ad uniformarsi alla determinazione del Parlamento che dichiari la irresponsabilita'. Cio' non appare conforme alla Costituzione, sotto diversi profili. Nell'esigenza di una precisa determinazione dell'ambito di operativita' della tutela eccezionale attribuita al parlamentare con la immunita' di cui all'art. 68 Cost., la Corte adita ha costantemente affermato che al fine di poter godere della prerogativa in esame, in ipotesi di dichiarazioni extra moenia, la condotta del parlamentare deve esprimersi necessariamente «attraverso opinioni correlate alla funzione svolta». Sicche', e' soltanto il nesso di strumentalita' «che intercorre rispetto all'ufficio ricoperto» a ricondurre la critica alla funzione, nesso che puo' legittimamente essere affermato quando le dichiarazioni rese alla stampa siano sostanzialmente riproduttive della denuncia espressa in sede parlamentare. La prerogativa costituzionale riguarda, infatti, essenzialmente il contenuto storico dell'opinione espressa in sede parlamentare, la quale pertanto va tutelata anche nella divulgazione, posto che il ruolo fondamentale delle Camere, nella libera dialettica politica, si esplica necessariamente attraverso la pubblicita'. Per contro la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione resa ai mezzi di comunicazione e le critiche espresse in sede parlamentare non e' sufficiente ad estendere l'insindacabilita' alla prima. Coinvolgendo diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, quali il diritto all'onore, alla reputazione ecc... l'autonomia parlamentare nell'esercizio del diritto di critica e' comunque soggetta al rispetto del principio di legalita-giurisdizione. Il bilanciamento tra i due valori postula «non solo l'essenzialita' della condotta ai fini,dell'esercizio della funzione», ma anche «quella contenutezza e misura che renda minima l'offesa al bene sacrificato». Fuori dell'ambito cosi' delimitato, «l'unica garanzia invocabile e' quella della libera manifestazione del pensiero, che l'art. 21 Cost. assicura a tutti i consociati», soggetta ai limiti comuni. Nel caso in esame, le dichiarazioni vanno oltre i contenuti dell'attivita' parlamentare, sconfinando in una critica sotto il profilo personale e professionale estranea al tema oggetto di denuncia. Si impone a questo punto precisare che la sentenza contro la quale il senatore rivolge la sua polemica (peraltro all'indomani della, sola, lettura del dispositivo, senza conoscere quindi la motivazione), riguardava ripetuti abusi sessuali in danno di minori infradecenni, commessi in ambito familiare ed extra, e riti a sfondo satanico e sessuale celebrati in cimiteri, coronati, gli uni e gli altri episodi, da compensi in denaro (per apprenderne tutta la gravita' si rimanda alla sentenza perche' ogni specificazione non rende adeguatamente idea dei fatti valutati dal Tribunale di Modena). Il processo vedeva come imputati n. 17 adulti e come parti offese n. 12 bambini. Il dibattimento si e' protratto per circa otto mesi, da ottobre 1999 a giugno 2000, con una frequenza di tre-quattro udienze alla settimana: sono stati sentiti n. 200 testimoni. Si e' concluso con 14 condanne, una declaratoria di improcedibilita' per morte, nei confronti di un sacerdote, e due assoluzioni. All'esito del giudizio in cassazione sono state confermate 12 condanne in riferimento agli abusi commessi tra le mura domestiche, annullandosi le condanne per i fatti commessi nei cimiteri. Ignorandosi le problematiche connesse alla natura dei fatti addebitati e all'eta' delle persone offese, problematiche legate all'esigenza di una particolare cautela nelle modalita' di acquisizione della prova, la critica, come si e' detto, non e' limitata al metodo di acquisizione della prova, ma si estende ad aspetti personali, secondo finalita' apparentemente inutili rispetto al tema in discussione. Il senatore, invero, non solo lamenta che i giudici hanno rinunciato a fare il loro mestiere, delegando le indagini a persone estranee all'ordinamento giudiziario (riferendosi alle acquisizioni dei racconti dei minori attraverso le dichiarazioni rese in giudizio dalle assistenti sociali, narrazioni che risultano pero' riscontrate con le audizioni protette dei minori da parte dell'autorita' giudiziaria), ma aggiunge che quella e' una decisione prettamente politica. Che i magistrati hanno fatto quadrato attorno a interessi di casta, ... mancando di rispetto a se' stessi, alla toga che indossano, e al popolo italiano che devono rappresentare. Induce, infine, la generalita' a mobilitarsi, perche' non e' piu' possibile tacere. Nello stesso procedimento penale (cosiddetto pedofili bis), al quale si riferiscono le dichiarazioni del senatore Cortelloni, fra le parti offese compaiono, altresi', quattro minori, che accusano di abusi sessuali anche i genitori Covezzi D. e Morselli M. L. Ne e' scaturito un terzo procedimento, cosiddetto pedofili ter instaurato nei confronti dei predetti Covezzi D. e Morselli M. L. (un primo procedimento, precedente a quello in discorso, nei confronti di altri imputati, si e' pure concluso con condanne confermate in Cassazione). In relazione agli stessi fatti, in procedimento ablativo della potesta' genitoriale davanti al Tribunale dei minori di Bologna, i due coniugi sono assistiti dall'avv. Cortelloni Augusto, (la procura in quest'ultimo procedimento venne a lui conferita nel maggio 2000, e cioe' qualche giorno prima della pubblicazione del 7 giugno 2000, cfr. fra le produzioni documentali avv. Cortelloni, memoria difensiva e allegato atto di mandato del 29 maggio 2000). Le responsabilita' penali e genitoriali che prendono corpo dalle risultanze del processo c.d. pedofili bis sono evidentemente interconnesse. Emerge pertanto un interesse del parlamentare a svilire le risultanze probatorie del processo pedofili bis, che mal si concilia con l'espletamento di mandato parlamentare, a cui inerisce attivita' di natura generale, e libera nel fine. Lo stesso convenuto colora le dichiarazioni de quibus dando notizia della iniziativa processuale promossa davanti alla Corte di giustizia europea, in difesa degli interessi dei suoi assistiti Covezzi D. e Morselli M.L. A detta iniziativa, che appare motivata nell'articolo con la serie di ingiustizie ivi denunciate, si fa riferimento sia nel titolo («Cortelloni porta il processo all'esame della Corte Europea»), sia nel testo, laddove, a dimostrazione di una pretesa parzialita' di giudizio («... I giudici hanno preferito leggere cio' che faceva comodo ...») il senatore espone: «Allo stesso modo hanno inviato alla Corte Europea a loro discolpa solo le perizie di comodo disposte da chi faceva le indagini, e non quelle di altro magistrato che le smentiva clamorosamente». L'argomento della iniziativa davanti alla Corte Europea e' poi ripreso nella comparsa di risposta del sen. Cortelloni depositata in questo giudizio di risarcimento danni, a pag. 68-69, e nei capitoli nn. 1 e 19, per interpello dei magistrati richiesto dallo stesso convenuto Cortelloni. E' vero che detto ricorso alla Corte europea e' sottoscritto da avv. Tassi C.L., ma nel testo dell'intervista de qua come in altri atti e articoli di stampa, il parlamentare (che a fine maggio, come si e' detto, e' stato formalmente investito con procura dai genitori Covezzi-Morselli), se ne assume la paternita'. E, nel dare una spiegazione della conoscenza degli atti (essendosi svolto il dibattimento penale a porte chiuse), Cortelloni Augusto dichiara che tale conoscenza gli derivava, in parte, dalle notizie acquisite per attivita' ispettiva, interpellanze, interrogazioni ... sollecitate in espletamento del suo ruolo istituzionale, ed in parte proprio in forza delle interferenze tra i procedimenti penali pedofili bis e ter (cfr. a pag. 7-8 e 28 della sua comparsa di risposta). In particolare, rammenta che dal terzo procedimento (a carico dei suoi assistiti) e' stato acquisito agli atti del procedimento pedofili bis (che vede come parti offese i loro figli) verbale di incidente probatorio per audizione protetta di tre dei figli di Covezzi D. e Morselli M.L., eseguito il 10 dicembre 1999, atto al quale egli ebbe a partecipare quale difensore degli stessi imputati, in veste di sostituto processuale (cfr. in proposito anche attestato della cancelleria del Tribunale di Modena in data 26 novembre 2002 e verbale di interpello dell'avv. Cortelloni a fg. 9). E ancora nella comparsa di risposta, nel sostenere la fondatezza delle accuse mosse nel suo ruolo di parlamentare, contesta la validita' delle prove assunte nel procedimento pedofili bis verso i propri assistiti, ricadendo nell'equivoca confusione tra interessi di natura diversa. In tale contesto, le dichiarazioni rese nell'articolo in esame, segnatamente nell'ultima parte («La sentenza della vergogna e' solo il primo atto di questa ennesima tragedia all'italiana. Ora dovra' mobilitarsi l'opinione pubblica, le forze sociali, politiche e anche quella parte di comunita' religiosa che finora ha mantenuto, come noi, un doveroso rispetto per l'istituzione della magistratura. Ma dopo tre anni di istruttorie come queste ...») non solo non appaiono legate da nesso funzionale ai contenuti dell'attivita' parlamentare (trattasi di interventi con i quali il senatore Cortelloni pone questioni processuali in termini tecnici su singole problematiche), ma, allontanandosi da essi, adombrano interessi di natura prevalentemente privatistica. Ebbene, la norma di cui all'art. 3, comma 8, legge n. 140/2003, che obbliga il giudice ad uniformarsi alla delibera del Parlamento, assolvendo il convenuto da ogni responsabilita' in merito ai fatti per cui e' causa, in ragione di un privilegio che non trova giustificazione istituzionale, viola nello stesso tempo gli artt. 3 e 24 Cost. per disparita' di trattamento in danno delle parti che pretendono un risarcimento assumendo una lesione ai propri diritti personali a causa di una immeritata invettiva. Nonche' l'art. 101 Cost., in quanto l'art. 3, comma 8, in discorso, e' norma di rango inferiore rispetto alla disposizione di cui all'art. 68 Cost., che pone limiti alla insindacabilita'. Per concludere, poiche' questo giudice ritiene che il Senato, con la dichiarazione di insindacabilita' del 26 novembre 2003, abbia esercitato il proprio potere al di fuori delle sue attribuzioni, non avendo correttamente valutato la condizione essenziale del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare.